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Competenza territoriale, composizione, funzionamento
Il Tribunale di Sorveglianza ha competenza territoriale estesa al distretto della Corte d’Appello (nel caso del Veneto, l’intera regione). E’ organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni e da esperti non togati (in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche).
I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, uno dei magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto (quello sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l’internato sulla cui posizione si deve deliberare) e due esperti. L’udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero. L’interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie. Le decisioni sono emesse con ordinanza in camera di consiglio. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Compiti
Il Tribunale di Sorveglianza agisce sia come giudice di primo grado sia come giudice di secondo grado.
In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione.
In secondo grado, come giudice di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall’Amministrazione Penitenziaria.
Avverso le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione.

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Il progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea nel quadro del programma Justice (JUST).

EN_Co-fundedbytheEU_RGB_POS

Titolo: PRE-AND-POST TRIAL ALTERNATIVE JUSTICE

Bando: JUST-2022-JCOO

Grant Agreement No: 101092130

Durata: 24 mesi, 1 dicembre 2022 – 1 dicembre 2024

Coordinatore: Procura distrettuale di Venezia

© 2024 PRE-AND-POST TRIAL ALTERNATIVE JUSTICE. Tutti i diritti riservati.

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